Art. 48.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato).

      1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti

 

Pag. 50

o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 44, comma 5.